La categoria dei quadri si trova collocata tra quella degli impiegati e quella dei dirigenti ed è stata introdotta dalla legge n. 190 del 1985.
L’articolo 1 della legge ha modificato l’articolo 2095 del codice civile che ha aggiunto anche la categoria di quadri.
Ora le categorie espressamente previste dalla legge e destinatarie di tutte le disposizioni sono quattro: operai, impiegati, quadri e dirigenti.
Il legislatore ha previsto che la categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
Non solo, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell’impresa.
Come per la definizione dei dirigenti, anche per quella dei quadri il legislatore fa riferimento alle funzioni, e non alle mansioni svolte dal prestatore. Tuttavia, sul piano della disciplina, la differenziazione tra le due categorie è netta.
Per i quadri è prevista, infatti, l’applicabilità delle norme che regolano il rapporto individuale di lavoro degli impiegati, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
Ad ogni modo, la stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
Il lavoratore dipendente, anche quando è quadro direttivo, non è mai imprenditore. La sua prestazione si sostanzia nel conseguimento degli obiettivi pianificati dall’imprenditore stesso. La maggior parte dei contratti collettivi nazionale di lavoro prevede una speciale indennità di funzione ai lavoratori subordinati inquadrati come quadri.
L’indennità di funzione rientra tra gli elementi da conteggiare per il calcolo dell’accantonamento al trattamento di fine rapporto (TFR).