L’Inpdap, attraverso la sua nota del 20 settembre 2010 n. 15, ha fornito alcune precisazioni sulle nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori pubblici che si spostano all’interno dell’Unione Europea.
L’ente previdenziale ha ribadito il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile.
Infatti, secondo i criteri generali, per la determinazione della legislazione da applicare si stabilisce che il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato al quale appartiene l’amministrazione da cui dipende, così come il lavoratore subordinato o autonomo.
Non solo, l’ente previdenziale del settore pubblico approfitta anche per informare che il periodo di distacco è stato esteso a ventiquattro mesi.
L’istituto previdenziale ha evidenziato così le ultime modifiche introdotte dalle nuove disposizioni previste nel titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (articolo da 14 a 21).
Il pubblico dipendente iscritto all’Inpdap che si reca in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’Amministrazione d’appartenenza, prima della partenza, deve informare della circostanza la sede dell’istituto territorialmente pertinente.
La nuova regolamentazione comunitaria prevede, ad ogni modo, una deroga al principio generale. Per quanto concerne i pubblici dipendenti e le persone chiamate (o richiamate) alle armi o che prestano servizio civile, l’art. 15 del regolamento di applicazione detta le disposizioni relative all’iter procedurale cui attenersi nei casi concreti.
La Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, al fine di garantire continuità giuridica e di assicurare uniformità d’applicazione delle regole relative al distacco durante l’intervallo di transizione tra vecchi e nuovi Regolamenti, con la decisione n. A3 del 17 dicembre 2009 ha stabilito che tutti i periodi di distacco maturati in base al Regolamento n. 1408/1971 saranno considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all’applicazione del Regolamento n. 883/2004.
In questo modo la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all’applicazione di entrambi i Regolamenti non può superare i 24 mesi.
I regolamenti non si applicano ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e alla Svizzera.
L’istituto previdenziale pone anche in evidenza che il formulario E 101 precedentemente in uso è stato sostituito dal formulario A1.