Il recente correttivo alla manovra finanziaria, legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010, ha modificato, in sostanza, diversi aspetti del sistema pensionistico italiano.
La legge n. 122, in particolare, è intervenuta sulla decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità introducendo modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, legge del 7 febbraio 1979 n. 29 e ha disposto l’abrogazione della legge del 2 aprile 1958 n. 322.
Le modifiche introdotte coinvolgono anche la disciplina dei Fondi speciali di previdenza e ha dettato nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito.
Non solo, la legge n. 122 consente anche per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti e ha modificato la materia di invalidità civile.
Vediamo di fare chiarezza incominciando sui nuovi termini di decorrenza.
In effetti, l’articolo 12 della legge n. 122 ha dettato una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi precedenti, ossia la n. 243 del 2004 e la n. 247 del 2007.
La nuova norma non ha modificato i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici.
La nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici si applica ai soggetti che acquisiscono il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato.
Al contrario, per le lavoratrici del pubblico impiego occorre fare riferimento all’età così come prevede l’articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni.
Il nuovo sistema è anche applicabile ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004 n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1.
Infine, risultano anche coinvolte i soggetti che maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia con le età previste dagli specifici ordinamenti.
Si osserva, però, che i nuovi termini si applicano, esclusivamente e come prevede la legge di conversione n. 122, a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011.
Per questa ragione, le nuove decorrenze non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le finestre di uscita (da due a quattro) al pensionamento come regolate dalle leggi precedenti, ossia la n. 243/2004 e n. 247/2007.