Il ministero del lavoro e delle politiche sociali osserva che, alla luce della definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal decreto n. 81/2008, il tema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio. In particolare non risulta esente il mondo del non profit e, pertanto, anche le associazioni o società sportive dilettantistiche rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.
A questo proposito, il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell’impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell’organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.
Per questa ragione, in mancanza di una espressa limitazione operata dal legislatore, le norme del decreto n. 81/2008 sono applicabili integralmente nell’ambito delle suddette associazioni.
La principale fonte normativa che regolamenta le associazioni sportive dilettantistiche è l’articolo 90 della legge n. 289/2002, che disciplina, ai commi 17 e 18, alcuni aspetti relativi alla loro costituzione nonché al contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto.
Il Ministero del Lavoro ha evidenziato che, nel caso in cui le associazioni in questione abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica l’applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Non solo, lo stesso Ministero, in base al decreto n.276/2003 e n. 81/2008, prevede una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.
Infatti, si rimanda all’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, che espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, salva, comunque, l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore.