Il TAR del Lazio con sentenza del 3 settembre 2009 n. 32103, ha espresso parere favorevole all’accesso agli atti amministrativi al fine di tutelare la posizione soggettiva.
Nella fattispecie, la ricorrente, che aveva partecipato al concorso pubblico per esami e titoli a cinque posti di dirigente amministrativo indetto con decreto direttoriale del 1 marzo 2007, non era risultata vincitrice del predetto concorso, pur classificandosi all’undicesimo posto.
La ricorrente, con istanza notificata il 3 febbraio 2010, motivata con esplicito riferimento all’esigenza di tutelare le proprie posizioni soggettive, ha in conseguenza richiesto l’accesso ai titoli di studio ed ai documenti comprovanti i titoli di preferenza dei concorrenti classificarsi fino all’undicesimo posto nella graduatoria del concorso.
Il TAR ha ribadito che, nella sentenza n. 32103, l’accesso agli atti amministrativi è la regola, mentre il diniego è l’eccezione.
È possibile non consentire l’accesso agli atti solo, ed esclusivamente, nei casi espressamente previsti dall’articolo 24 della legge n. 241/1990.
Per questa ragione, non è pensabile che la pubblica amministrazione opponga diniego all’accesso ai documenti prodotti dai candidati (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione ed agli elaborati).
In sostanza il TAR del Lazio ha ribadito che il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi (vedi TAR Lazio Roma, sez. III, del 12 novembre 2009 n. 11094).
Non solo, sempre secondo i giudici amministrativi non sussiste l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l’essenza; e sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti (vedi TAR Campania Napoli, sez. V, 09 febbraio 2010, n. 726).
Sempre secondo il TAR, il candidato è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti specie laddove l’interessato abbia chiesto copia di atti (come ad esempio curriculum o titoli) in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza (Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3147 e TAR Liguria Genova, sez. II, 25 novembre 2009, n. 3460).