È iniziato l’esame parlamentare da parte della Camera dei deputati, AC 1441-quater-F, la settima lettura del collegato lavoro limitatamente alle parti modificate dal Senato.
Il Senato ha modificato diverse disposizioni coinvolgendo gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50. Per questa ragione, data la natura parlamentare del nostro sistema costituzionale, è necessario ricorrere alla duplice deliberazione conforme di entrambe le Camere.
All’articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, sono state introdotte modifiche al testo al fine di armonizzare le nuove norme introdotte dal recente decreto n. 78 del 2010 (correttivo alla manovra finanziaria).
Dal testo sono stati eliminati ogni riferimento all’istituto per gli affari sociali poiché, con l’articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, si è provveduto alla sua soppressione e il trasferimento delle relative funzioni all’ISFOL.
Il testo modificato al Senato elimina la norma che attribuiva all’INAIL la competenza ad emanare, nel quadro dei richiamati indirizzi e direttive ministeriali, specifiche direttive all’ISPESL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro poiché anche l’ISPEL, sempre secondo il correttivo alla manovra finanziaria, ha soppresso l’ente e ha attribuito le relative funzioni all’INAIL.
La norma di interpretazione autentica volta ad escludere l’applicazione delle norme penali di cui al DPR n. 303 del 1956 ai fatti avvenuti a bordo di mezzi del naviglio di Stato è stata meglio specificata nella variante apportata in Senato nell’articolo 20.
L’articolo 31 è l’articolo più controverso e riguarda le procedure di conciliazione e di arbitrato.
Il nuovo testo stabilisce, con riferimento all’attività delle commissioni di certificazione, che l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria.
In questo caso le controversie devono riguardare quelle che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro.
Non solo, il nuovo testo del Senato ha elevato i termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali (articolo 32).
Ora il lavoratore dispone di 270 giorni per decidere se impugnare il provvedimento a pena di inefficacia dell’impugnazione e depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale o a comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
L’articolo 50 che si occupa di quelle situazioni di natura subordinata dei rapporti di lavoro di tipo coordinato continuativo, prevede che la norma trovi applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente all’entrata in vigore della legge, offra l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere.