Anche l’Inpgi recepisce le indicazioni della gestione separata dell’Inps e prevede forme di carattere assistenziale che tutelano la maternità e la paternità, il congedo parentale dei collaboratori coordinati continuativi.
In effetti, alle giornaliste titolari di una collaborazione – per le quali nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile siano stati versati almeno tre contributi mensili – è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.
L’indennità è riconosciuta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro.
Nel caso in cui la giornalista non sia più iscritta alla gestione separata, ma abbia maturato il requisito di almeno tre contributi versati ha comunque diritto a percepire l’indennità di maternità. Non ha diritto a percepirla nel caso in cui abbia titolo a prestazioni di maternità di importo superiore in forza di attività lavorativa (autonoma o subordinata) intrapresa successivamente.
Nel caso in cui tale importo sia inferiore, a richiesta della giornalista, la gestione separata potrà erogare il trattamento differenziale fino a copertura dell’importo spettante quale giornalista parasubordinata.
In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, è corrisposto un congedo di paternità per i tre mesi successivi alla nascita del bambino o per il periodo residuo.
Anche in questo caso è necessario che nei dodici mesi antecedenti l’insorgenza del diritto, per il giornalista siano stati versati almeno tre contributi mensili.
È riconosciuta l’indennità anche nel caso di adozione – alternativamente alla madre o al padre adottivi – durante i primi tre mesi successivi all’adozione stessa, purché il bambino non abbia superato i sei anni di vita. In caso di adozione internazionale o di affidamento in preadozione, l’indennità spetta fin quando l’adottato o l’affidato non abbiano compiuto la maggiore età.
In tutti i predetti casi, l’indennità è pari all’80% del reddito derivante dallo svolgimento della collaborazione coordinata e continuativa.
Il reddito preso in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità è quello relativo ai dodici mesi precedenti la nascita del diritto all’indennità medesima.
Il reddito deve risultare dai versamenti effettuati dal committente sulla base delle denunce presentate.