Il maggiore istituto previdenziale italiano ha emesso il regolamento applicativo nel rispetto della legge 69/2009 ai fini della trasparenza amministrativa.
L’obiettivo dell’Inps è quello di garantire il diritto reale dei cittadini di ottenere i servizi erogati dall’istituto in un tempo certo e congruo.
In effetti, la legge 69/2009 sostituisce il precedente provvedimento legislativo 241/1990 fissando precisi limiti temporali entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio.
Il regolamento precisa che il termine per la conclusione del procedimento decorre dall’inizio del procedimento d’ufficio o, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte, dal ricevimento dell’istanza.
Così, l’Inps ha definito il termine di 60 giorni per la conclusione esplicita dei procedimenti amministrativi relativi alla pensione di vecchiaia con l’invio di un provvedimento espresso da parte delle amministrazioni pubbliche e stabilendo una specifica responsabilità in capo all’amministrazione nel caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti.
Il regolamento predisposto dall’Inps definisce i termini di conclusione di tutti i procedimenti posti in essere dall’Istituto (sono esclusi solo i procedimenti in autotutela e quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento).
I termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dello stesso Istituto o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
La durata del procedimento si calcola senza tener conto del giorno in cui lo stesso ha avuto inizio, nel caso di procedimenti d’ufficio, ovvero di quello in cui l’Istituto ha ricevuto l’istanza, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte. Ai fini del calcolo della durata del procedimento, si computa invece il giorno in cui viene adottato il provvedimento finale.