I casi di infortunio e malattia professionale denunciati in Italia sono più di un milione ogni anno nei più svariati settori lavorativi.
La legge prevede che devono essere assicurati obbligatoriamente tutti i lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, lavoratori para-subordinati e sportivi professionisti.
I casi di indennizzo in capitale per danno biologico sono attribuiti a tutti i postumi di grado fra il 6% e il 15% ed è erogato in soluzione unica e calcolato in base all’età anagrafica, sesso e percentuale di danno.
Al contrario, l’indennizzo con diritto alla rendita è attribuito a tutti i postumi di grado superiore al 15%. La rendita così attribuita è composta da due quote: la prima è quella relativa al danno biologico ma non capitalizzato, mentre la seconda è calcolata sulla base della retribuzione, del grado del danno e dal coefficiente relativo alla menomazione.
La normativa prevede la revisione della rendite quando peggiorano le condizioni invalidanti: in questo caso occorre presentare la domanda nei termini stabiliti, ossia 10 anni nei casi di infortunio e 15 per la malattia professionale.
In particolare, per ottenere la revisione della rendita in caso di infortunio occorre rispettare precisi criteri temporali, ossia un anno dall’evento e almeno sei mesi dalla costituzione della rendita e, in seguito, una volta all’anno nei primi quattro anni. La normativa prevede che anche il rispetto dei sette anni e il decimo.
Al contrario, la revisione per le malattie professionali può avvenire ad un anno dalla manifestazione e almeno sei mesi dalla costituzione della rendita. Successivamente, una volta all’anno fino al quindicesimo anno.
Il legislatore prevede, nei casi di silicosi o asbestosi, nessun limite temporale.
La revisione dell’indennizzo in capitale per danno biologico può essere riconosciuto una volta entro il decimo anno per gli infortuni o quindicesimo per le malattie professionali.
È opportuno ricordare che il soggetto se vuole ottenere una prestazione dall’Inail non deve far passare il termine della prescrizione, tre anni, o di decadenza.