Ogni lavoratore durante il periodo di malattia deve rimanere al proprio domicilio indicato nel certificato medico inviato all’Inps.
In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo dei medici dell’Inps si perde il diritto all’indennità di malattia.
Nella prima assenza si perde l’indennità per un massimo di dieci giorni. In caso di seconda assenza l’indennità di malattia è ridotta della metà per il periodo residuo di malattia, ma per la terza assenza l’indennità erogata è sospesa per tutto il restante periodo.
Ogni assenza dalle fasce di reperibilità contestata dall’istituto deve essere giustificata solo per motivi di forza maggiore e adeguatamente documentata.
Tra le ipotesi rientrano certamente i casi di visita specialistica, esami strumentali e cure fisiche terapeutiche condotte presso strutture pubbliche opportunamente con l’attestazione dell’orario della prestazione.
In caso di visita medica generica non urgente è necessario che l’orario di ambulatorio del medico deve coincidere con quello indicato dal periodo di reperibilità. Non solo, in questo caso è altresì necessario che il lavoratore in malattia pretenda il rilascio di un’attestazione del medico stesso in cui si evidenziano i motivi della visita e l’orario in cui è stata effettuata.
Al contrario, in caso di visita medica generica urgente il medico deve rilasciare la necessaria attestazione in cui si rilevi l’urgenza della visita con l’orario, il motivo e l’eventuale prestazione effettuata.
L’istituto previdenziale riconosce anche i casi di ricoveri documentati dalle strutture sanitarie e le visite specialistiche, esami strumentali e cure fisiche terapeutiche presso strutture private con la necessaria attestazione in cui si dichiara che le stesse prestazioni non potevano essere svolte in orari diversi dalle fasce di reperibilità.
Secondo un orientamento consolidato sono ammesse anche le assenze mirate ad evitare gravi conseguenze per sé e per la propria famiglia.
Ricordiamo che le fasce orarie ammesse dall’Inps sono due: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Il lavoratore è tenuto a stare presso il suo domicilio tutti i giorni feriali e festivi, compresi tra l’inizio e la fine della malattia.
Ho preso tre giorni di malattia e ho comunicato sia al datore di lavoro che al medico il mio attuale domicilio. Quest’ultimo ha fornito all’Inps un mio vecchio domicilio.Il medico incaricato della visita fiscale mi ha dichiarata irreperibile.Che fare?
Il datore di lavoro è obbligato a chiedere la visita; anche quando si tratta di un dipendente che non si assenta mai? Grazie.
Riguardo all’e-mail precedente c’è un errore da correggere. Non è stato il mio medico a dare una comunicazione inesatta, bensì il datore di lavoro.