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L’Inps e il fondo di garanzia

Il fondo di garanzia dell’Inps, o meglio il fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, è una particolare provvidenza economica definita dall’articolo 1 e 2 del decreto 80/92.

Il fondo è gestito direttamente dall’Inps, così come il trattamento di fine rapporto o TFR, utilizzato per pagare i crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto, in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

L’Inps interviene nel caso in cui il datore di lavoro sia stato assoggettato ad una procedura esecutiva concorsuale, quali il fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria.

Il lavoratore per ottenere il pagamento deve rispondere a determinati requisiti, ovvero che sia cessato il rapporto di lavoro, che sia aperta una procedura concorsuale e ci sia stato il necessario accertamento dei crediti di lavoro mediante ammissione nello stato passivo.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia un soggetto privo dei requisiti imposti dalla legge per essere assoggettabile a procedura concorsuale, il Fondo interviene a condizione che il lavoratore dimostri l’insufficienza del patrimonio del datore di lavoro mediante esperimento di azioni esecutive individuali.

Infatti, il testo legislativo prevede espressamente che, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato ad una delle precedenti procedure, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti.

Inoltre, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nei precedenti casi, il lavoratore da esso dipendente, o i suoi aventi diritto, possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, Ad ogni modo, deve essere sempre preceduto dall’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione dei crediti.

Si ricorda che il pagamento non può essere superiore a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria mensile (CIGS) al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali e corrisponde interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino a quella di effettivo pagamento.

1 commento su “L’Inps e il fondo di garanzia”

  1. sto chiedendo al fondo di garanzia INPS di liquidarmi il mio TFR al posto dell’azienda per cui lavoravo e che è in concordato ma senza soldi per liquidare i dipendenti.
    qualcuno ha informazioni di questo tipo: c’è un istituto bancario che presentando il n’ di protocollo INPS può anticiparmi il TFR che mi verrà liquidato?

    Grazie mille

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