Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010.
Il decreto è stato predisposto per facilitare l’assunzione dei lavoratori con indennità di disoccupazione; in effetti, grazie a questo decreto i datori di lavoro possono ottenere una riduzione contributiva, così come prevede l’articolo 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l’assunzione di lavoratori che risultano essere beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
I lavoratori da assumere devono però possedere almeno 50 anni di età anagrafica.
Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano un rapporto di lavoro subordinato.
Al contrario, il datore di lavoro non può ricorrere a questo beneficio se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
Inoltre, il beneficio non spetta anche se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.
Non solo, non può ricorrere a questo istituto normativo il datore di lavoro che abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo, anche in questo caso, in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
Il decreto pubblicato prevede anche l’impossibilità di ricorrere al beneficio se tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
In tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
Si ricorda che il lavoratore da assumere deve essere titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’articolo del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636 e convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.