La recente manovra correttiva alla legge finanziaria prevede una importante novità che sostituisce integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
In effetti, l’articolo 49, comma 4 – bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, introduce e disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sostituendola con la dichiarazione di inizio attività, o DIA.
L’articolo 19 della L. 241/1990 aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell’autorizzazione, l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo.
L’attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.
Con il correttivo alla manovra finanziaria questo meccanismo è stato modificato.
L’intento del legislatore è quello di rispondere ad una logica di riduzione degli oneri amministrativi fortemente innovativa e migliorativa per il privato, consentendogli di intraprendere un’attività economica sin dalla data di presentazione di una mera segnalazione all’amministrazione pubblica competente.
La Scia consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, ciò traducendosi in una sostanziale accelerazione e semplificazione rispetto alla precedente disciplina contenuta nell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività oggetto della Dia e legittimava l’esercizio di poteri inibitori da parte dell’amministrazione entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio della medesima attività.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, la Scia tiene luogo di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o libero professionale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.