L’Inps con la circolare n. 148 del 24 novembre del 2010 ha inteso chiarire una precedente circolare del 3 agosto scorso, la n. 106, in merito alla dilazione dei debiti contributivi sulla quota posta a carico dei lavoratori.
Non solo, l’istituto previdenziale ha anche posto l’accento sull’impossibilità di concedere rateazioni dei crediti sulla cartella di pagamento.
Il procedimento ha riflessi sulla gestione della contestazione degli illeciti di cui all’art. 2 della legge n. 638/1983 e sull’attività istruttoria richiesta ai fini del rilascio del DURC.
In particolare, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore stesso.
La legge stabilisce che l’omesso versamento delle ritenute sopra esposte è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
La denuncia di reato é presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento, ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto.
Alla denuncia é allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate e durante il termine dei tre mesi il corso della prescrizione rimane sospeso.
Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, é tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia fino a due volte l’importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali.
Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.