Il decreto del Ministero dell’Interno che disciplina il test d’italiano finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno è in vigore dal 9 dicembre 2010.
Il test, non privo di polemiche, è indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (previsione dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286).
Le disposizione, però, non si applicano ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge e allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Per superare il test è necessario che lo straniero dimostri di possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa.
La richiesta di partecipazione al test deve essere inoltrata, attraverso il servizio telematico, alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente.
Nella domanda occorre precisare l’indicazione delle generalità del richiedente, i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del documento valido per l’espatrio e l’indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova.
Successivamente la prefettura, entro sessanta giorni dalla richiesta, provvederà alla convocazione del candidato indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.
Il test si svolge con l’ausilio di strumenti informatici, a meno di un’esplicita diversa richiesta dell’interessato, con il fine di verificare la comprensione di brevi testi e la capacità di interazione del soggetto.
In caso di esito negativo lo straniero può ripetere la prova, previa presentazione di nuova richiesta.
Il lavoratore straniero non è tenuto allo svolgimento del test qualora l’interessato sia in grado di dimostrare di essere in possesso titoli di studio o di un attestato di conoscenza delle lingua italiana così come prevede la disposizione legislativa.