In un precedente post avevamo già messo in evidenza il contenuto dell’articolo 4 , comma 1, lett. a) della legge n. 183 del 2010.
Infatti, la norma prevede un aumento dell’importo delle sanzioni civili, in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari, di una quota pari al 50 per cento.
Secondo quanto stabilito, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento, così come prevede l’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e l’importo così determinato dovrà essere maggiorato del cinquanta per cento.
L’Inps con propria comunicazione ricorda che, in base al tenore dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 come sostituito all’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, al raggiungimento del tetto del sessanta per cento, a sua volta maggiorato del cinquanta per cento, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora.
La maggiorazione prevista delle sanzioni civili non si applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate.
In questo caso la misura delle sanzioni civili è quella stabilita testualmente dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000, ovvero 30% in ragione d’anno con un massimo del 60 per cento dell’ammontare dei contributi evasi.
L’ente previdenziale, ad ogni modo, pone in evidenza che la maggiorazione in esame dovrà essere applicata esclusivamente per i contributi per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento.
Il collegato lavoro ha apportato diverse novità a riguardo.
In effetti, l’articolo 4, comma 1, lett. c), della legge n. 183 del 2010 ha attribuito anche agli ispettori dell’Inps il potere di contestazione e notificazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/1981, della maxisanzione prevista dall’articolo 3 del decreto 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 23 aprile 1972 n. 73, nei casi di impiego di lavoratori in nero.
La competenza ad irrogare la cosiddetta “maxisanzione” decorre dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010, ovvero dal 24 novembre 2010, ed è riferita anche agli illeciti commessi prima di tale data purché proseguiti oltre a questo periodo.