Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che anche il settore terziario, distribuzione e servizi può ricorrere al lavoro accessorio.
Il Ministero si è espresso in questo modo in seguito a diverse richieste di chiarimento da parte di Confcommercio che intendeva avere un parere in merito alla possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il contratto di lavoro di tipo accessorio di cui gli articoli 70 e seguenti del decreto 276/2003.
In modo particolare, la richiesta di Confcommercio mirava ad ottenere la conferma da parte del Ministero alla possibilità di ricorrere a tale strumento, indipendentemente dalla tipologia di attività che il lavoratore andrebbe a svolgere, qualora quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di legge e nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro sia titolare di contratto di lavoro a tempo parziale presso altri datori diversi da quello con il quale ha in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Ricordiamo che possono costituire oggetto di prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività lavorative specificatamente indicate dall’articolo 70, comma 1, del decreto 276/2003.
Tali prestazioni possono essere svolte da qualsiasi soggetto entro il limite massimo di 5.000 euro di compenso netto nel corso di ciascun anno solare per singolo committente.
A parere del Ministero, il lavoro occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo.
Nello specifico si tratta di attività – tra cui lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, le attività svolte nell’ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, i lavori di emergenza, le prestazioni rese all’interno di maneggi e scuderie – per le quali si prescinde anche da un eventuale inquadramento dell’utilizzatore del lavoro accessorio – che ben può essere un’impresa – in un determinato settore produttivo, quale il terziario, la distribuzione ed i servizi.
Tuttavia, il Ministero precisa che nell’ambito di tutte le altre attività non specificamente elencate nell’articolo 70 del decreto n. 276/2003, la stessa norma prevede che i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente determinate categorie di soggetti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (articolo 70, comma 1, lett. e – i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part time, in via sperimentale, rispettivamente, per gli anni 2009 -2010 e per l’anno 2010 (art. 70, comma 1 bis).
Di conseguenza è possibile ritenere che anche nel settore del terziario, della distrubuzione e dei servizi è possibile ricorrere al lavoro occasionale di tipo accessorio.