L’Inps, attraverso il messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, intende chiarire alcune questioni in merito al riconoscimento di agevolazioni contributive per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.
Le agevolazioni sono state introdotte dalla Legge del 23 luglio 1991 n. 223 e, ricordiamolo, il provvedimento legislativo ha anche stabilito diversi provvidenza per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.
La legge interviene facendo presente che esistono tre diverse fattispecie di contratto di lavoro di tipo agevolato, ovvero il contratto a termine, il contratto che trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine e, infine, il contratto a tempo indeterminato.
In particolare, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e, per questa ragione, le agevolazioni non possono essere superiore a 12 mesi.
L’istituto previdenziale ricorda che l’articolo 8 della legge n. 223/1991 ha una duplice valenza normativa: da un lato introduce nell’ordinamento italiano una particolare deroga, di carattere soggettivo, alle norme che limitano l’apposizione del termine finale al rapporto di lavoro subordinato; dall’altro lato prevede un’agevolazione contributiva.
Per questa ragione il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l’apposizione del termine in base all’articolo 1 del d.l.vo 368/2001.
In tal caso, tuttavia, il rapporto dovrà avere una durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) di 12 mesi; analoga durata caratterizzerà l’agevolazione contributiva.
L’Inps fa presente che potrebbe accadere che l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità può avere alla base una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste dall’articolo 1 del decreto 368/2001.
In questo modo, il rapporto di lavoro potrà avere durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi; in ogni caso, tuttavia, l’agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi.