L’Inps, attraverso la circolare n.1 del 10 gennaio 2011, comunica che sono stati rivalutati i limiti di reddito per gli assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e per le quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Inoltre, L’Inps precisa che gli importi delle prestazioni sono pari a Euro 8,18 mensili per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli e di Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2011 e per l’intero anno nell’importo mensile di euro 467,43.
In relazione a queste disposizioni, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano, per tutto l’anno 2011, pari a Euro 658.29 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato o di Euro 1152,02 per due genitori.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato.
Per questa ragione l’Inps comunica di aver aggiornato le tabelle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2011 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
Le nuove tabelle sono disponibili nella circolare n° 1 del 10 gennaio 2011.