Le modifiche apportate dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08 sono diverse e di varia natura. In particolare, uno dei punti di maggiore attenzione sindacale è certamente quello coinvolge l’aspetto della sorveglianza sanitaria.
In effetti, l’articolo 26 comma 2 modifica l’articolo 41 comma 3 del decreto 81/08, ovvero sulla visita medica preassuntiva che, secondo i pareri di diversi esperti del settore, si porrebbe in contrasto con lo Statuto dei lavoratori.
In effetti, il decreto 106/09, oltre alla possibilità per le aziende di effettuare le visite mediche anche in fase preassuntiva, introduce una modifica anche per i casi in cui un lavoratore risulta inidoneo rispetto alla sua mansione originaria.
Il dettato originale della disposizione, decreto 81, prevede che il datore di lavoro in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
Al contrario, l’aggiustamento proposto e attuato dal decreto 106 pone il datore di lavoro in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Non solo, la modifica introdotte non vieta la visita sanitaria di tipo preassuntiva o la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
In sostanza, la visita medica preventiva preassuntiva viene inserita nella sorveglianza sanitaria.
Il medico competente è tenuto a fornire copia scritta del giudizio al lavoratore e al datore di lavoro in caso di idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni e di inidoneità temporanea.