Il maggiore istituto previdenziale del settore privato ha comunicato, attraverso la circolare n. 30 del 9 febbraio 2011, le nuove aliquote contributive, quelle di computo e il massimale e il minimale in vigore per gli iscritti alla gestione separata relative al 2011.
Il comma 39 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 – meglio conosciuta come legge di stabilità finanziaria 2011 – ha eliminato le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007 n. 247: per il 2011 l’aliquota contributiva di finanziamento non sarà elevata nella misura di 0,09%.
L’Inps ricorda che, così come previsto anche negli anni precedenti, gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale dovranno contribuore con un’ulteriore aliquota contributiva.
In effetti, questa disposizione è una diretta conseguenza dell’applicazione dell’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 che mirava ad estendere anche a questa categoria di lavoratori i benefici della tutela alla maternità, degli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.
A questo riguardo l’Inps ha già in passato messo in evidenza questa particolarità attraverso la circolare n. 76 del 16 aprile 2007 e il messaggio n. 12768 del 22 maggio del 2007.
I soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie devono corrispondere un’aliquota contributiva per l’anno 2011 pari a 26,72% calcolati come 26,00% di IVS con un’addizionale dello 0,72% per l’aliquota aggiuntiva.
L’Inps ricorda che i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria devono, al contrario, corrispondere un’aliquota del 17% (5.67% a suo carico e 10.33% a carico del committente).
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
L’Inps ha anche precisato che non cambia nulla in materia di ripartizione, ovvero la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo (8.9%) e due terzi (17.15%).
Per gli associati in partecipazione si ribadisce che l’associante deve corrispondere il 55% dell’onere totale, mentre l’associato deve contribuire con la restante quota.