Il correttivo alla manovra finanziaria dello scorso anno ha stabilito la soppressione di diversi enti previdenziali minori con il conseguente accorpamento presso l’ente di riferimento di maggiore valenza.
Per questa ragione il personale docente della scuola iscritto all’ente nazionale di assistenza magistrale, ex Enam, dovranno rivolgersi alle sedi provinciali dell’Inpadp al fine di proseguire il proprio iter previdenziale e assistenziale.
Insegnanti e direttore didattici delle scuole dell’Infanzia e della primaria, ovvero scuole elementari e materne statali, avranno così un nuovo interlocutore che dovrà garantire gli stessi servizi fino ad ora erogati dall’Enam.
Ricordiamo che all’Enam risultano iscritti anche i docenti di religione cattolica assunti nei ruoli dei docenti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria o i direttori dei servizi generali ed amministrativi provenienti dalla legge 1213/1967, purchè assoggettati alla trattenuta obbligatoria.
L’Inpdap, da parte sua, ha fatto sapere che verranno mantenuti inalterati i criteri e le modalità di erogazione senza recare alcun pregiudizio nei confronti degli utenti.
Per questa ragione l’Inpdap sollecita l’utenza ad inviare le domande di assistenza sanitaria, per importi fino a 3.000 euro, assegni di frequenza, contributi formativi e degli assegni di solidarietà alle sedi provinciali Inpdap territorialmente competenti.
L’Istituto previdenziale del settore pubblico informa che per le aree metropolitane, Milano e Napoli, occorre individuare la sede di competenza in base alla tipologia d’utenza: per gli iscritti lavoratori questa coincide con la sede territoriale competente dell´Amministrazione/Ente datore di lavoro, mentre, al contrario, per i pensionati la sede territoriale individuata è quella individuata in base al codice di avviamento postale di residenza.
Per la provincia di Roma la sede competente è la sede di Roma 2, localizzata in via Quintavalle 32, mentre per la provincia di Torino la sede competente è la sede di Torino 1, in via Francesco Millio 41.
L’Inpdap pone anche in evidenza che per tutte le altre tipologie di benefici rimangono competenti gli uffici centrali ex Enam di Roma, in viale Trastevere 231.
Fino a qui la decisione dell’Inpdap che risponde ai criteri di armonizzazione degli enti previdenziali pubblici richiesi dal governo, ma questo non vuol dire che la trattenuta obbligatoria a favore dell’Enam sarà abolita.
Ma se l’ente è stato soppresso, per qale balzana ragione dobbiamo continuare ad avee la ritenuta sullo stipendio?
E per quale motivo la soppressione è stata, manu militari, stabilita senza curarsi di,non solo sentire la base, ma neppure informarla?
Comunque urge la restituzione del maltolto, senza se e senza ma.
Puoi informarmi slle novità riguardo la ritenuta mensile enam?
E’ancora obbligatoria?Si può fare qualcosa per disdirla,visto che è inutile e anacronistica?Grazie