Buone notizie in arrivo dall’Agenzia delle Entrate; infatti, si è stabilito di escludere la sanzione applicata ai cittadini che avevano ricevuto 150 euro di bonus fiscale nel dicembre 2007 senza possedere i previsti requisiti.
Ricordiamo che gli istituti previdenziali hanno già proceduto all’erogazione dei bonus fiscali in via automatica, sulla sola base delle informazioni in loro possesso. L’Inps, a questo proposito, precisa che i pensionati interessati possono presentare istanza di annullamento della sanzione attraverso una specifica richiesta che dovrà essere inoltrata all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
In effetti, l’articolo 44 del decreto n. 159/2007, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, ha previsto che a favore dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i quali è risultata nel 2006 un’imposta netta pari a zero, venisse corrisposta nell’anno 2007 una somma a titolo di rimborso forfetario pari a 150 euro.Alla luce delle disposizioni stabilite dal decreto legge in oggetto e dal successivo decreto ministeriale attuativo si è provveduto successivamente a porre in pagamento l’importo di 150 euro, laddove spettante, a ciascun pensionato, insieme alla mensilità di dicembre e al rateo di tredicesima.
Inoltre, a favore di tali soggetti, sono stati messi in pagamento anche i 150 euro spettanti per ciascun familiare a carico il cui codice fiscale fosse conosciuto dall’Istituto.
L’Inps, mediante il messaggio n. 3566, comunica che l’agenzia delle Entrate ha provveduto ad effettuare i controlli sulla effettiva spettanza del beneficio, e a richiedere ai pensionati l’importo a suo tempo corrisposto, maggiorato degli interessi previsti per legge e delle sanzioni.
Tenuto conto però che gli istituti previdenziali avevano proceduto all’erogazione dei bonus fiscali in via automatica, sulla sola base delle informazioni in loro possesso, come stabilito dall’art. 2 del decreto 8 novembre 2007, ed in considerazione della particolare tipologia dei contribuenti interessati, l’Agenzia ha stabilito di escludere la sanzione applicata relativa ai bonus.
La riduzione potrà essere concessa dietro presentazione di apposita istanza a seguito della valutazione delle singole fattispecie, e, comunque, limitatamente ai pensionati che hanno ricevuto il beneficio in via automatica e non hanno prodotto alcuna dichiarazione dei redditi (UNICO o 730).