L’istituto previdenziale del settore privato ha diffuso il messaggio n. 3487 dove si anticipano alcune istruzioni, in attesa dell’emanazione della relativa circolare, riguardanti le modalità di accesso alla prestazione straordinaria del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS.
Per prima cosa l’Inps ricorda che, come per gli analoghi Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, risulta indispensabile per un’azienda, iscritta al Fondo di solidarietà di settore, che voglia accedere alla prestazione straordinaria aver espletato le procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
Ricordiamo che le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali compreso il sindacato.L’Inps ricorda che la società esodante presenta il progetto di accesso alla prestazione straordinaria, insieme con le necessarie dichiarazione, alla sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, a questo proposito individuata sulla base della matricola dell’azienda.
Ai fini dell’individuazione delle aziende esodanti, le relative posizioni contributive devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 2M che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, assume il nuovo significato di Azienda destinataria del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato.
La sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuto l’accordo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che l’azienda, richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori, risulti iscritta al corrispondente Fondo di solidarietà.
Tutta la documentazione, inoltre, deve essere tempestivamente trasmessa alla Direzione centrale pensioni.
La domanda di assegno straordinario, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro,deve essere presentata dall’azienda alla sede Inps competente per la liquidazione della prestazione (sede individuata sulla base del criterio della residenza, per il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria).