La circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate in merito all’articolo 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, ovvero sull’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività ha evidenziato alcuni casi particolari.
Secondo gli estensori della circolare, un caso specifico è rappresentato dall’istituto della somministrazione di lavoro. Si ricorda, al riguardo, il disposto di cui all’articolo 23 del decreto 276 del 2003, ovvero i contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa.
Secondo le osservazioni spetterà ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall’utilizzatore determinare le modalità di applicazione della misura ai lavoratori in somministrazione.
Come chiarito con circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008 l’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nelle ipotesi in cui le somme erogate abbiano come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione.
In questo caso, essendo il lavoratore un dipendente della agenzia di somministrazione, le somme percepite rientrano nel campo applicativo della norma in quanto erogate a un dipendente del settore privato.
Si precisa, infine, che sono riconducibili alla nozione di accordo collettivo, ai fini della normativa in esame, anche i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività: essi costituiscono un’integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio e sono erogati sulla base dell’atto costitutivo condiviso dai soci-lavoratori e deliberati dalla collettività dei soci cooperatori in sede assembleare.
Ricordiamo che le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
Per inciso, secondo quanto disposto i trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati a titolo di maggiorazione retributiva, o in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.