Proprio in questo periodo è all’ordine del giorno un decreto proposto dal governo che intende fare finalmente chiarezza, oltre a definire regole certe, sull’annosa questione del lavoro usurante e delle regole previdenziali associate.
A questo proposito possiamo ricordare che, in base alla legge n. 247 del 2007, esistono diversi profili di lavoro definito come usurante, decreto 19 maggio 1999. In effetti, si parte dalla figura della mansione particolarmente usurante fino a quella del dipendente notturno, dal lavoratore impiegato nella linea cosiddetta catena per arrivare ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Secondo l’attuale normativa, ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile e finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale devono individuare le mansioni e determinare le aliquote contributive secondo diverse considerazioni, ovvero l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile, della prevalenza della mansione usurante, la mancanza di possibilità di prevenzione, della loro compatibilità fisicopsichica in funzione dell’età, l’elevata frequenza degli infortuni, l’età media della pensione di invalidità, il profilo ergonomico e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.Per questa ragione sono considerate mansioni particolarmente usuranti quelle che presentano le caratteristiche di maggiore gravità dell’usura anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano. È necessario, però, che queste mansioni devono essere svolte con carattere di prevalenza e continuità.
La disciplina ha cercato di far rientrare in questa fattispecie i lavori svolti in galleria, cava o miniera, ovvero le mansioni svolte in sotterraneo o i lavori nelle cave, ovvero quelle svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale.
La disciplina considera anche i lavori svolti dagli addetti al fronte di avanzamento in galleria, i lavori in cassoni ad aria compressa, i lavori svolti dai palombari, quelli svolte ad alte temperature, le lavorazioni del vetro cavo e quelli espletati in spazi ristretti e, in particolare, le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale.
Non solo, rientrano tra le mansioni particolarmente usuranti i lavori di asportazione dell’amianto e quelle svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture.