Il governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, il Decreto Legge 22 febbraio 2011 n. 5 con il quale, limitatamente all’anno 2011, considera festivo il giorno 17 marzo 2011.
Il Consiglio dei Ministri, rispetto alla seduta del 28 gennaio del 2011 dove aveva precisato gli effetti civili che derivavano dalla predetta festività , in particolare era stato comunicato
Poiché tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest’anno) estendere alla giornata del 17.3.2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l’imbandieramento, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza
Nell’attuale accezione c’è stata una parziale rivisitazione; in effetti, con le disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 si è concluso così l’aspro confronto tra le diverse posizioni politiche sul significato e sull’utilità di ricordare l’Unità d’Italia: il nuovo decreto stabilisce che, limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949 n. 260 ma con una momentanea ridefinizione.
La precisazione fornita dal Consiglio dei Ministri si è resa necessaria perché il provvedimento legislativo istitutivo, legge 100/2010, ha dichiarato il giorno 17 marzo 2011 festa nazionale senza aver precisato il trattamento economico nei rapporti di lavoro di tipo subordinato, legge n. 260/1949.
Il Consiglio dei Ministri, in data 18.2.2011, ha così sanato questa discrepanza emanando un nuovo decreto legge con il quale ha precisato che la festività del 17 marzo 2010 sarà sottoposta a tutti agli effetti economici, giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre (che solo per il 2011 non esplica i predetti effetti).
La decisione del governo impatta così sul trattamento economico dei lavoratori dipendenti in relazione alla misura della retribuzione. In caso di lavoratori retribuiti in misura variabile la festività deve essere pagata con la retribuzione globale di fatto, mentre per quelli in misura fissa la retribuzione deve comprendere la festività .
I lavoratori che dovranno lavorare il 17 marzo 2011 dovranno percepire, oltre alla retribuzione normale, una maggiorazione direttamente commisurabile con le ore prestate così come è definito nel contratto collettivo di lavoro di riferimento anche se è sempre garantita la possibilità di utilizzare riposi compensativi.