In arrivo la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed il Ministero dell’Interno con la quale vengono fornite le istruzioni sulle procedure di inoltro delle istanze per i flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011 (modalità di presentazione, procedimento istruttorio e procedimento relativo alla richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale).
La circolare congiunta fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, che autorizza l’ingresso di una quota massima di 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.
Si precisa che le domande di nulla osta per il lavoro stagionale potranno essere presentate, secondo le modalità di registrazione e di invio già utilizzate in passato e indicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.La quota di ingressi consentiti sul territorio nazionale prevista dal decreto flussi stagionali 2011 comprende i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria e i lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria quali Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Non solo, secondo le decisioni prese lo stesso provvedimento consente l’ingresso anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati precedentemente, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
La circolare precisa che la ripartizione delle quote di ingresso sarà effettuata dalla Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una successiva circolare.