L’INPS, con circolare n. 60 del 3o marzo 2011, rende noto che sono stati aggiornati gli importi delle pensioni all’indice di perequazione automatica definitiva (1,6 % per l’anno 2011 e non 1,4 % come aveva previsto in via provvisoria).
Infatti, la perequazione automatica delle pensioni è un meccanismo di rivalutazione che consente di adeguare l’importo delle pensioni all’aumento del costo della vita.
Pertanto l’importo mensile del trattamento minimo di pensione per l’anno 2011, aggiornato all’indice definitivo è € 468,35.
Resta fermo che il trattamento minimo per l’anno 2011 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica provvisorio emanato precedentemente (1,4%) ed il conguaglio spettante per il 2011 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2012.
Inoltre, l’Inps nella stessa circolare rende noto anche i limiti di reddito del superstiti per l’anno 2011 (oltre i quali si applicano le percentuali di riduzione in caso di pensione di reversibilità), aggiornati all’indice di perequazione automatica definitiva.
Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di morte del pensionato oppure dell’assicurato, infatti possiamo distinguere:
– pensione di reversibilità che viene liquidata in seguito alla morte del pensionato,
– pensione indiretta che viene erogata in seguito alla morte dell’assicurato non titolare di pensione.
La pensione decorre dal primo giorno successivo a quallo del decesso, qualunque sia la data di presentazione della relativa domanda.
Tale pensione si riduce se il superstite possiede redditi propri superiori almeno a tre volte il trattamento minimo Inps.
Per il 2011, l’istituto rende noto i sottostanti importi:
da € 18.265,65 a € 24.354,20 si applica il 25% di riduzione,
da € 24.354,20 a € 30.442,75 si applica il 60% di riduzione,
oltre € 30.442,75 si applica il 50% di riduzione.
Infine, l’Inps rende noto anche i limiti di reddito in caso di cumulo tra assegno d’invalidità e redditi da lavoro.
L’assegno d’invalidità viene ridotto del 25% se il titolare ha redditi da lavoro superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, per il 2011 il limite va da € 24.354,20 fino a € 30.442,75.
Per i redditi superiori a 5 volte il minimo Inps sia applica la riduzione del 50%, per il 2011 deve trattarsi di redditi superiori a € 30.442,75.
Per maggiori informazioni si rinvia all’Inps.