L‘Inpdap (istituto di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e secondo pilastro della previdenza dopo l’Inps) con nota operativa n. 16 del 30 marzo 2011 ha reso noto la proroga al 31 dicembre 2015 del termine per l’esercizio dell’opzione per il Trattamento di fine rapporto (c.d TFR).
Ricordiamo che l’Inpdap ha le seguenti funzioni e scopi:
•governa e controlla l’intero processo di costituzione e aggiornamento delle posizioni assicurative degli iscritti,
•trasmette periodicamente all’Inps le informazioni relative ai dipendenti pubblici, per aggiornare il Casellario unificato delle posizioni assicurative dei dipendenti delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni,
•pubblica ogni anno, dal 2004, un Bilancio Sociale (tra i primi realizzati nella pubblica amministrazione), avvalendosi anche di procedure per la pianificazione degli obiettivi e di indicatori per la misurazione delle prestazioni degli Uffici.
Adesso ha reso noto la suddetta possibilità per i propri iscritti.
Come precedentemente comunicato ( circ. 8 ottobre 2010 n. 17), vi era stato l’accordo tra Aran e confederazioni sindacali per il passggio dal trattamento di fine servizio anche detto TFS ( comprendente sia indennità premio servizio che indennità di buonuscita) a quello di fine rapporto (TFR).
La facoltà di chiedere la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto è stata introdotta, come ricordato precedentemente (nota operativa n. 11 del 25 maggio 2005), dall’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.
L’opzione si esercita mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all’adesione stessa.
La firma del modulo produce effetti in ordine sia all’iscrizione al Fondo sia ai fini della trasformazione del Trattamento di fine servizio in Trattamento di fine rapporto, anche nell’ipotesi in cui il modulo di adesione dovesse essere privo di riferimenti espliciti all’opzione di passaggio.
Per maggiori informazioni si rinvia al Ministero del lavoro.