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Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali

 L’ art. 2, comma 1 del decreto legge n. 463 del 1983 convertito nella legge 11 Novembre 1983, n. 683, sancisce il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
La sanzione prevista è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a Euro 1032,91.


L’art. 39 del Collegato Lavoro (Legge n. 183 del 4 novembre 2010) , ha esteso l’operatività dell’art. 2 del D.L. 463/83, non più ai soli lavoratori dipendenti, ma anche ai lavoratori a progetto e ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla Gestione separata.
Il committente che non versa alla gestione separata è equiparato al datore di lavoro che non versa le trattenute previdenziale dei lavoratori subordinati.
La legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarne l’importo delle ritenute assistenziali e previdenziali dalla retribuzione dei propri dipendenti e di corrisponderlo all’Inps quale sostituto del soggetto obbligato.

Quindi, il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui, e cioè ad un obbligo contributivo diretto, per la quota di sua spettanza e ad un obbligo contributivo indiretto quale sostituto d’imposta cioè come soggetto obbligato prima a effettuare le “ritenute” sulle retribuzioni corrisposte al dipendente, e poi a versare le ritenute stesse all’Inps.
Il primo obbligo è punibile con una semplice sanzione amministrativa, il secondo obbligo  è sanzionabile penalmente perché la legge vuole reprimere il reato dell’appropriazione indebita, da parte del datore di lavoro, di somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti.
L’Inps con circolare n. 71 del 4 maggio 2011 rende noto che l’estensione del campo di applicazione di questo reato, resa possibile dall’art. 39 del Collegato lavoro si applica a partire dalle denunce EMens con competenza novembre2010, in scadenza al 16 dicembre 2010.
Infatti, la Legge 4 novembre 2010, n. 183, c.d. “Collegato Lavoro”, è entrata in vigore il 24 novembre 2010.
Per maggiori informazioni si rinvia all’Inps.

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