La corte di Cassazione con la sentenza del 7 aprile 2011 n. 7961 ha chiuso una vicenda aperta dalla Corte di Appello di Napoli in seguito alla richiesta di una impresa edile di rendere inapplicabile la norma che prevede l’obbligo di versare i contributi sul monte orario di 40 ore settimanali, così come previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore.
In effetti, l’impresa edile contestava la supposta pretesa dell’Inps dell’obbligo di versare i contributi non sull’importo delle retribuzioni erogate ai dipendenti per le ore effettivamente lavorate a causa della discontinuità dell’attività d’impresa ma sulle quaranta ore settimanali.
La Corte, richiamando la sentenza n. 12604 del 2008 e la legge n. 341/1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze.
Le assenze devono però rientrare tra quelle dove è la legge che impone al datore di lavoro di sospendere il rapporto.
In effetti, la norma prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti nel territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.
Per questa ragione, quando la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti continua ad essere presente l’obbligo contributivo perché l’eventuale esonero deve essere stabilito ricorrendo ai decreti ministeriali in materia.