Prosegue in sede referente in Commissione Difesa l’esame sulle disposizioni concernenti il limite di altezza per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
Secondo l’attuale disciplina si prevede l’applicazione – in ordine al requisito dell’altezza richiesto per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa– del limite minimo di metri 1,65 per gli uomini e di metri 1,61 per le donne.
La proposta di legge si basa su un solo articolo e stabilisce che per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri siano richiesti i limiti di statura così individuati:
- per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c), è richiesta un’altezza non inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;
- per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell’Aeronautica, è richiesta un’altezza non inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi e non superiore a metri 1,90;
- per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri la statura non deve essere inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi.
Il Servizio Studi del Dipartimento difesa ha rilevato che la lettera c) appare superflua in quanto gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri rientrano già nella previsione di cui alla precedente lettera a).
Come lo stesso Servizio Studi del Dipartimento della difesa rileva i limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale militare erano individuati dall’articolo 2 del D.P.C.M. n. 411 del 1987. Tale articolo è stato abrogato dall’articolo 2269, comma 1, del decreto n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) e il suo contenuto è stato trasposto nell’articolo 587 del DPR n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
L’articolo 587 del Testo unico stabilisce i seguenti limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate:
- per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;
- per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell’Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;
- per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.
Si segnala, inoltre, che l’’articolo 1955 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) concernente l’idoneità fisica-psichica, prevede che siano arruolati nell’Esercito italiano, nella Marina militare o nell’Aeronautica militare i chiamati alla visita di leva che abbiano una statura di almeno 150 centimetri e che siano risultati idonei, per condizioni fisiche e psichiche, al servizio alle armi.