La Corte di Cassazione con sentenza n. 9925/2011 ha ribadito alcune elementari regole a cui deve attenersi un datore di lavoro per procedere ad un licenziamento individuale; in effetti, la legge di riferimento, legge 15 luglio 1966 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali, è già di per sé chiara: il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
La Legge ricorda che ogni licenziamento intimato senza l’osservanza di queste disposizioni è da ritenersi inefficace.
Non solo, la cassazione ha ribadito che la motivazione adotta dal datore di lavoro deve essere specificata in modo preciso e chiaro al fine di consentire al lavoratore di individuare, con chiarezza e dovizia di particolari, la sua causa e intraprendere ogni iniziativa legale finalizzata alla difesa dei propri diritti.
La recente sentenza non fa che ribadire questo concetto.
La lettera di licenziamento deve essere debitamente redatta senza lasciare nulla in sospeso evitando di badare solo alla forma ma in nessun modo alla sostanza; in effetti, con l’esigenza di sopprimere e riorganizzare alcune funzioni amministrative al fine di ridurre i costi di gestione e migliorare i servizi stessi non giustificano il datore di lavoro ma, al contrario, offre tutti i necessari strumenti per aprire un contenzioso tra le parti.
In effetti, con un contenuto di questo tipo il lavoratore si trova privo di ogni riferimento oggettivo utilizzabile in sede processuale e per questa ragione deve essere tutelato.
Ssempre secondo l’orientamento, il datore deve inserire nella lettera tutte le ragioni di fatto e di diritto anche l’eventuale impossibile ricollocabilità in un’altra struttura della stessa azienda al fine di giustificare la specifica soppressione, ossia il posto di lavoro a cui era addetto il lavoratore.