L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20/20011, ha fornito diversi chiarimenti in nell’ambito della detassazione dei premi produttività, ossia si dispone la non concorrenza delle somme agevolate alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione dell’ISEE deve intendersi prorogata.
Così come ricorda l’Agenzia l’agevolazione fiscale consistente nella applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività è stata introdotta per il 2008 dall’articolo 2 del decreto n. 93 del 2008 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall’articolo 5 del decreto n. 185 del 2008 per il 2009, dall’articolo 2, commi 156 e 157, della legge n. 191 del 2009 per il 2010 e dall’articolo 1, comma 47 della legge n. 220 del 2010 (e dall’articolo 53 del decreto legge n. 78 del 2010) per il 2011.
L’Agenzia delle Entrate puntualizza che sulla base di una interpretazione logico-sistematica, in assenza di una espressa previsione di senso contrario, si devono però ritenere prorogate per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione anche le disposizioni recate dai commi non espressamente richiamati in sede di proroga in quanto necessarie a definire la disciplina e la portata dell’agevolazione stessa.
In base a queste considerazioni, è ugualmente prorogata la previsione che dispone la non concorrenza delle somme agevolate alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione dell’ISEE. Considerando che per gli anni 2009, 2010 e 2011 l’importo della somme detassate è stato elevato da 3000 a 6.000 euro (in quanto relativo all’intero anno e non a soli sei mesi come previsto dal decreto n. 93 del 2008), si ritiene che l’ammontare che non concorre al reddito complessivo ai fini dell’ISEE debba essere determinato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel rispetto del limite vigente nelle diverse annualità.
Ricordiamo che l’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente e consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità ed esprime il rapporto tra l’indicatore della situazione economica e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza.
Al sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate per maggiori informazioni.