Il Regolamento 88/2008/CE prevede aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni salariali o intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione.
In modo particolare, l’articolo 42 del Regolamento si preoccupa di definire diverse misure finalizzate a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori disabili, ovvero, oltre a stabilire che gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori disabili siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87 del trattato, il riferimento comunitario prevede anche l’esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 purché siano soddisfatte le condizioni previsti ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 87.
In effetti, il Regolamento CE fissa un limite all’intensità di aiuto, ossia l’incidenza dello Stato non deve superare il 100 % dei costi ammissibili. Il riferimento comunitario prevede anche la possibilità di ammettere costi diversi da quelli salariali contemplati all’articolo 41, questi si aggiungono a quelli che l’impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili durante il periodo in cui il lavoratore interessato è stato assunto.
In particolare, il Regolamento fissa, in modo analitico, i diversi aiuti possibili; in effetti, sono ammissibili i costi per l’adeguamento dei locali o quelli relativi al tempo di lavoro impiegato dal personale esclusivamente per assistere il lavoratore disabile.
Non solo, è prevista anche la possibilità di compensare i costi relativi all’adeguamento o all’acquisto di attrezzature o software ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza che si aggiungono a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili.
Infine, nel caso in cui beneficiario sia un datore di lavoro che offre lavoro protetto, la disposizione copre anche i costi connessi alla costruzione, all’installazione o all’ampliamento dello stabilimento interessato e qualsiasi altro costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall’occupazione dei lavoratori disabili.
Ricordiamo che per posto di lavoro protetto si deve intendere il posto di lavoro in un’impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili.