Il maggiore istituto previdenziale ha deciso di intervenire con messaggio n. 10095 del 4 maggio 2011 sulla riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
L’Inps ricorda che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 intitolato come Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, al fine di realizzare il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, all’art. 9 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.
I soggetti sono individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Inoltre, la suddetta norma specifica che la riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
L’Inps nella suddetta circolare rileva che destinatari della riduzione del trattamento economico complessivo sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, la cui individuazione è demandata all’ISTAT il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 2 e 3, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), ne effettua la ricognizione con proprio provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entro il 31 luglio di ciascun anno.
L’Inps osserva che la riduzione delle retribuzioni non opera ai fini previdenziali; in effetti, dall’interpretazione letterale della norma si evince che la riduzione retributiva applicata ai trattamenti economici dei lavoratori interessati non determina una corrispondente riduzione della base imponibile ai fini contributivi e previdenziali di cui all’art. 6 del decreto n. 314/97.
Per questa ragione, l’Inps ricorda che le amministrazioni pubbliche che hanno rapporti assicurativi con l’Istituto sono tenute a calcolare e versare i contributi sull’intera retribuzione, senza tener conto della riduzione retributiva operata ex art. 9, co. 2, legge n. 122/2010, con l’osservanza delle consuete modalità di denuncia e versamento della contribuzione.