È stato siglato lo scorso 31 maggio 2011 l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia scaduto il 19 dicembre del 2007: l’accordo coinvolge anche le imprese che svolgono servizi integrati/multi servizi.
Si ricorda che il contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo gli effetti del decreto n. 248 del 2007 e convertito in legge n. 31/2008, costituisce un complesso unitario e inscindibile tanto da costituire, in ogni sua parte e nel suo insieme, il trattamento minimo inderogabile per tutti i lavoratori delle imprese utilizzato per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle leggi di riferimento.
In particolare, al nuovo contratto di lavoro è stato aggiunto un chiarimento, articolo 35, a proposito dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992.
L’accordo stipulato dalle organizzazioni sindacali introduce una maggiore flessibilità; in effetti, per poter usufruire della quota di permessi mensili diventa indispensabile coniugare le normali esigenze organizzative e tecnico-produttive stabilite dal datore di lavoro. A questo scopo il lavoratore deve comunicare, utilizzando la forma scritta, al proprio datore di lavoro il calendario personale della possibile fruizione tenendo conto di una base trimestrale, quando possibile, o, nel caso che sia possibile fissare un tale periodo temporale, la comunicazione deve essere riferita tenendo conto del mese di riferimento.
Il lavoratore ha però la possibilità, comprovando le sue ragioni, di modificare la calendarizzazione dei permessi attraverso la presentazione di un’apposita domanda scritta la proprio datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai due giorni lavorativi, a meno di ragioni particolari dettate dall’urgenza.
Il datore di lavoro può, in base a proprie motivazioni sempre di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, differire la fruizione del suo diritto rispettando sempre il limite temporale del mese di riferimento: è opportuno fare presente che le ragioni del datore di lavoro devono essere comunicate al lavoratore.
Secondo quanto previsto dalla legge di riferimento, il nuovo contratto collettivo di lavoro ribadisce la possibilità per il lavoratore di poter scegliere, nei limiti del possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. L’eventuale trasferimento del lavoratore non può essere decisa dal datore di lavoro senza il suo consenso.