Dall’8 giugno 2011 entra definitivamente in vigore il nuovo regolamento sulle procedure per lavori pubblici, servizi e forniture, previsto dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. Il D.P.R. pone in vigore il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Uno degli aspetti più importanti è sicuramente l’aspetto normativo che regola il ruolo e la funzione del General Contractor.
Il D.P.R. stabilisce che l’imprese che intendono conseguire la qualifica a contraente generale devono presentare la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, descritta negli articoli da 100 a 103, e all’attestato del versamento degli oneri.
La domanda deve essere redatta e inviata utilizzando il tradizionale sistema postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o il più innovativo sistema certificativo telematico.
Per ottenere questa particolare qualifica è necessario possedere diversi requisiti: per prima cosa è necessario essere in possesso di un sistema di qualità aziendale con la relativa certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, è riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell’articolo 176 del codice.
La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
Non solo, è anche necessario possedere alcuni requisiti di ordine generale secondo quanto previsto dall’articolo 38 del codice insieme al certificato, acquisito d’ufficio, integrale del casellario giudiziale. Non solo, è anche necessario esibire il DURC, il documento unico di regolarità contributiva.
Secondo queste disposizioni devono essere anche esibiti, secondo quanto stabilisce l’articolo 189 del codice, requisiti di ordine speciale quali la dimostrata capacità economico finanziaria e l’idoneità tecnico organizzativa.
Maggiori informazioni al sito istituzionale del Ministero.