Le cosiddette liste di mobilità rappresentano un’occasione importante per il lavoratore, ma anche per il datore di lavoro che può richiedere allo Stato alcuni benefici di ordine contributivo e normativo in fatto di legislazione sociale e di lavoro. Il lavoratore, al contrario, può essere ricollocato in un’altra azienda malgrado la sua età o il settore produttivo.
Esistono però alcune richieste specifiche che il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare; in effetti, è necessario, prima di procedere ad un’assunzione attingendo alle liste di mobilità, essere in regola con gli obblighi contributivi e rispettare la normativa sul lavoro e gli accordi derivati dalla contrattazione collettiva, in tutti i livelli, debitamente sottoscritti così come confermato dall’articolo 1 della legge n. 296/2006.
Il ministero del lavoro ha voluto precisare, circolare n. 34/2008 e 4/2004 con interpello n. 25/I/0007573 del 21 dicembre del 2006, che il datore di lavoro è tenuto a rispettare la parte normativa ed economica degli accordi collettivi ma non la parte obbligatoria, ovvero quella parte che si pone come obiettivo quello di impegnare i singoli contraenti – sindacato e datore di lavoro – ma che è privo di riferimenti normativi o economici.
Per dimostrare questo vincolo il datore di lavoro deve inviare un’autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Il Ministero del Lavoro ha comunque specificato, con circolare n. 34/2008, che l’autocertificazione vale solo come dichiarazione sull’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, ma non può assolutamente riguardare gli aspetti della normativa contrattuale; in effetti, secondo il parere del Ministero, in questo caso deve far fede le dichiarazioni e le osservazioni del personale ispettivo del Ministero.
I lavoratori interessati, iscritti nelle liste di mobilità, possono essere assunti con un contratto agevolato in forma determinata o indeterminata a seconda dell’esigenza dell’impresa.
La legislazione prevede due forme di assunzione a termine: assunzione con rispetto dell’articolo 8 della legge n. 223/1991 o secondo il contenuto dell’articolo 1 del decreto n. 368/2001.
Nel primo caso non è necessario esprimere una motivazione all’assunzione e la durata massima del contratto è di 12 mesi. Nella seconda fattispecie occorre esprimere la motivazione all’assunzione a tempo determinato; in effetti, la legge prevede che l’assunzione può avvenire solo con motivazioni tecniche, organizzative e produttive e la durata del contratto è in relazione alla motivazione addotta ( non può essere superiore ai 12 mesi per usufruire dei benefici).
Tutt’altro discorso per le assunzioni a tempo indeterminato: in questo caso si applicano tutti gli istituti previsti normalmente (inclusi il part-time). In caso di assunzione a tempo indeterminato, il lavoratore viene cancellato dalla lista di mobilità con la perdita della relativa indennità.