Importanti novità dall’Inps in merito ai nuovi importi per il versamento dei contributi previdenziali effettuati a titolo volontario.
L’Inps ha deciso, con la circolare n. 86 del 17 giugno 2011, di aggiornare i versamenti volontari dell’anno corrente previsti per il settore agricolo. In effetti, con la nuova circolare, il maggiore istituto previdenziale del settore privato, ha voluto chiarire alcuni aspetti sui contributi volontari riferiti a varie categorie di lavoratori di tipo agricolo.
L’Inps, in questo modo, ha cercato di fare il punto della situazione in merito ai versamenti volontari del settore agricolo coinvolgendo le varie tipologie di rapporti di lavoro che il nostro ordinamento prevede, ossia lavoratori agricoli dipendenti e coltivatori diretti con mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali.
La circolare Inps si applica anche ai coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO quali i contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 e quelli autorizzati dal 12 luglio 1997.
Non solo, la circolare Inps intende anche chiarire alcuni termini legati ai contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971, ovvero operai agricoli a tempo determinato e i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Per ogni categoria di lavoratori agricoli l’istituto previdenziale individua il particolare contributo applicabile con la relativa percentuale di riferimento comprensiva della variazione degli indici Istat di riferimento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In particolare, per il lavoratore agricolo con contratto a tempo determinato, come precisa l’Inps nella sua circolare, il relativo contributo integrativo volontario può essere richiesto fino al contributo obbligatorio presente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Per questa ragione, i contributi integrativi devono essere messi in relazione con l’imponibile determinato in base alle retribuzioni percepite: su questo ammontare deve essere applicata la relativa aliquota previdenziale ( che per inciso per il 2011 la percentuale riferibile è del 27,39% maggiorata delle quota base dello 0,11%)
Per maggiori informazioni è opportuno rivolgersi al sito istituzionale dell’Istituto al fine di valutare ogni singolo caso.