Il decreto legislativo n. 67/11 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2011, e meglio conosciuto come il decreto legislativo sui lavori usuranti, ha posto in evidenza alcuni obblighi a carico del datore di lavoro o anche per il tramite dell’associazione a cui aderisce o conferisce mandato, o dei soggetti come previsti all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, ovvero consulenti del lavoro o avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali iscritti nei rispettivi albi professionali.
Ricordiamo che le imprese considerate artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1956 n. 860, nonché le altre piccole imprese anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria.
In effetti, l’articolo 5 pone in evidenza le due comunicazioni che devono essere inviate utilizzando il canale telematico, ossia la posta elettronica certificata, con periodicità annuale alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Una prima riguarda l’impiego di lavoratori dipendenti in lavori notturni svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, mentre la seconda si preoccupa di fornire tutte le informazioni sui lavoratori dipendenti utilizzati in linee a catena.
La comunicazione prevista al comma 2 deve essere fatto entro il 25 giugno 2011 in modalità online attraverso il modello denominato LAV-US disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.
Dalle informazioni rilasciate si apprende che il modello è stato predisposto in accordo alle precedenti comunicazioni obbligatorie online al Centro per l’Impiego (COT); infatti, è prevista la pluriefficacia della comunicazione, in quanto con la compilazione del modello al Ministero del Lavoro si è adempiuti all’invio alla Direzione provinciale del lavoro ed agli istituti previdenziali di competenza.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione il datore di lavoro è sanzionato in via amministrativa (da 500 euro a 1.500 euro), mentre se il datore provvederà ad inviare la comunicazione entro il 31 luglio, al momento, non è prevista nessuna sanzione.