L’Inpstra non molto, spera di sostituire la pensione di anzianità con quella di vecchiaia applicando il coefficiente di conversione previsto per il sistema contributivo: un sistema del tutto favorevole all’istituto previdenziale che in questo modo riuscirà ad eroga una pensione inferiore alle singole aspettative.
In effetti, al posto delle pensioni di anzianità e di vecchiaia, il nuovo regime contributivo, istituito con la legge 335/95, prevede un solo tipo di pensione per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, ovvero la pensione di vecchiaia con regime contributivo.
Come per i trattamenti previsti nel regime retributivo, anche la nuova pensione vecchiaia (articolo 1, comma 19, Legge 335/1995) richiede requisiti di età, contribuzione cessazione del rapporto di lavoro dipendente e il nuovo requisito d’importo.
Ad oggi, prima che l’intero sistema pensionistico sarà a regime, esistono due forme principali di trattamenti pensionistici: la pensione di anzianità e quella di vecchiaia.
La pensione di anzianità, istituita nell’AGO nel 1965, è accessibile prima del raggiungimento dell’età pensionabile, a patto che l’interessato possa far valere un’anzianità contributiva ed assicurativa consistente, molto maggiore di quella richiesta per la pensione di vecchiaia.
Ad oggi, la pensione di anzianità rientra tra le prestazioni previdenziali liquidate con il sistema di calcolo retributivo o misto in relazione all’anzianità contributiva dell’iscritto ad un regime di contribuzione obbligatoria e, rispetto alla pensione di vecchiaia che viene erogata rispettando il requisito dell’età anagrafica, di norma concessa prima dell’età stabilita da quella di vecchiaia perché si deve tenere conto dei contributi versati.
La pensione di anzianità è una prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
La forma più classica di pensione è quella che viene erogata al raggiungimento dell’età pensionabile stabilito nel nostro ordinamento a 65 anni, salvo deroghe.
Dal 1° gennaio 2008 i requisiti per poter accedere alla pensione di anzianità sono stati modificati introducendo, oltre ai requisiti dei 40 anni di contribuzione (compresi i contributi figurativi per malattia e disoccupazione) indipendentemente dall’età anagrafica, oppure, in alternativa, occorre dimostrare di aver raggiunto la quota, ovvero la somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva deve essere uguale ad un determinato limite che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, è stata fissato a 96 con un età minima di 60 anni.
Per maggiori informazioni al sito istituzionale dell’Inps.