Confindustria ha manifestato diverse perplessità sui contenuti del Decreto sui lavori usuranti, ossia sul decreto Legislativo 21 aprile 2011 n. 67, e lo ha fatto attraverso la sua circolare dell’11 maggio 2011.
In effetti, per l’associazione sindacale dei datori di lavoro, il governo si sarebbe spinto oltre alle indicazioni contenute nella legge delega predisposta dal Parlamento.
In particolare, il testo del decreto nell’individuare i lavoratori coinvolti fa riferimento ad alcune voci di tariffa Inail con riferimento a lavorazioni cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile: si tratta delle ipotesi di cottimo obbligatorio, relative ai casi in cui, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, il lavoratore è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Non solo, sempre secondo Confindustria, il Legislatore esclude dal novero delle mansioni che danno diritto al beneficio quelle di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione, non previste dalla legge di delega.
Con riferimento alla platea soggettiva così definita, va evidenziato che la logica del legislatore delegato è quella di restringere il numero degli aventi diritto e questo vale per il criterio di selezione che fa riferimento alle voci Inail.
La disposizione, che Confindustria ha ripetutamente chiesto di eliminare nella certezza che avrebbe generato criticità interpretative, non intende far riferimento astratto alle attività svolte dalle aziende classificate nelle voci Inail richiamate, ma solamente alle attività che, svolte alle dipendenze di quelle aziende, sono retribuite nella forma del cottimo obbligatorio e con le modalità procedurali indicate dalla norma.
Un altro motivo di perplessità ricadono nelle attività di trasporto pubblico. In sostanza, per l’associazione sindacale dei datori di lavoro, la disposizione limita l’ambito applicativo ai conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
In effetti, così come pone in evidenza Confindustria, la norma intende escludere quelle attività lavorative svolte dagli autisti di mezzi rotabili di superficie che, seppure previsti nell’allegato A del decreto legislativo n. 374/1993, non sono contemplati dall’articolo 2 del decreto ministeriale 4 maggio 1999 (il decreto Salvi), richiamato dalla legge che ha delegato al Governo l’adozione del provvedimento in esame.