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Discriminazione sul lavoro, Italia deferita alla Corte di Giustizia Ue

Pari opportunità e discriminazione: due termini che sempre più spesso emergono in un contesto lavorativo e che l’Unione Europea ha cercato di porre freno attraverso delle direttive mirate.

Con la Direttiva 2000/78/CE del consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, l’Unione Europea ha chiesto ad ogni singolo Paese di adottare tutti i necessari provvedimenti per porre in essere la parità di trattamento.

Anche se la stessa Unione Europea riconosce la possibilità, ma solo in casi strettamente limitati, di una disparità di trattamento questo deve essere giustificata; in effetti, quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all’età o alle tendenze sessuale costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa allora una decisione che non è conforme al principio della parità di trattamento è tollerata  ma a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato.

La Commissione europea ha deferito, nei mesi scorsi, l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per lo scorretto recepimento di questa direttiva avviando un procedimento d’infrazione: secondo la Commissione il nostro paese non avrebbe imposto alle aziende soluzioni ragionevoli per l’inserimento delle persone con handicap.

Si contesta al nostro Paese, procedura di infrazione IP/09/1620,  la violazione all’articolo 5: nello specifico, è compito del datore di lavoro di consentire l’accesso al lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione (progressione di carriera) o perché possano ricevere una formazione.
La Commissione ha osservato che l’Italia non ha integralmente trasposto la disposizione con il ricorso ad una legislazione adeguata.

In effetti, l’articolo 5 della Direttiva, sulle soluzioni ragionevoli per i disabili, intende garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili con soluzioni ragionevoli.

Questo significa che il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una  formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.

 

Discriminazione sul lavoro, Italia deferita alla Corte di Giustizia Ue

Pari opportunità e discriminazione: due termini che sempre più spesso emergono in un contesto lavorativo e che l’Unione Europea ha cercato di porre freno attraverso delle direttive mirate. Con la Direttiva 2000/78/CE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, l’Unione Europea ha chiesto ad ogni singolo Paese di adottare tutti i necessari provvedimenti per porre in essere la parità di trattamento.

Anche se la stessa Unione Europea riconosce la possibilità di, ma in casi strettamente limitati, una disparità di trattamento questo deve essere giustificata; in effetti, quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all’età o alle tendenze sessuale costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa allora una decisione che non è conforme al principio della parità di trattamento è tollerata ma a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato.

La Commissione europea ha deferito, nei mesi scorsi, l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per lo scorretto recepimento di questa direttiva avviando un procedimento d’infrazione: secondo la Commissione il nostro paese non avrebbe imposto alle aziende soluzioni “ragionevoli” per l’inserimento delle persone con handicap.

Si contesta al nostro Paese, procedura di infrazione IP/09/1620, la violazione all’articolo 5: nello specifico, è compito del datore di lavoro di consentire l’accesso al lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione (progressione di carriera) o perché possano ricevere una formazione.

La Commissione ha osservato che l’Italia non ha integralmente trasposto la disposizione con il ricorso ad una legislazione adeguata.

In effetti, l’articolo 5 della Direttiva, Soluzioni ragionevoli per i disabili, intende garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili con soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato.

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