L’Inps, attraverso la circolare n. 90 del 24 giugno 2011, ha voluto dare alcune indicazioni in seguito al parere espresso dal Ministero del Lavoro sull’individuazione dei soggetti beneficiari della deroga dei trattamenti pensionistici prevista dalla legge 122/2010.
Ci riferiamo ai lavoratori, nel limite complessivo di 10.000 unità annui, attualmente inseriti in mobilità ordinaria, licenziati da imprese ubicate nelle Aree del Mezzogiorno, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 e che, entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.
Rientrano in questa possibilità anche i lavoratori posti in mobilità lunga per gli effetti di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 e i titolari di prestazioni straordinarie a carico dei Fondi di solidarietà di settore alla data del 31 maggio 2010 e che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e per l’anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.
Occorre anche precisare che i lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010 continuano ad usufruire, oltre tale data, dell’assegno straordinario fino all’apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.
La recente legge del 13 dicembre 2010 n. 220 ha esteso la platea di lavoratori beneficiari portando la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria.
La legge 13 dicembre 2010 n. 220 prevede la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito.
La volontà di avvalersi della deroga in argomento deve essere manifestata all’atto della presentazione della domanda di pensione. L’Inps, inoltre, ricorda che per agevolare gli assicurati sarà inviata a tutti i potenziali beneficiari collocati in posizione una comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente prima dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento.