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Inail, modifica interessi per dilazioni di pagamento

 Novità in fatto di rateazioni delle somme dovute al primario istituto di prevenzioni infortuni italiano che ha deciso di aggiornare la quota dovuta per via dell’effetto dell’indicizzazione del costo della vita (ISTAT).

Infatti, per il secondo semestre 2011 l’Inail ha così deciso di adeguare la somma dovuta e lo ha fatto attraverso una sua circolare,  la n. 38: il maggiore istituto italiano pubblico che si occupa di sicurezza sul lavoro ha modificato, attraverso la circolare n. 38 del 14 luglio  2011, a decorrere dal 13 aprile 2011, l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori è pari a 7,50% e per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili, il tasso è il 7,00%.

La circolare in oggetto, avente denominazione di “Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione”, recependo le indicazioni della Banca Centrale Europea che ha fissato all’1,50% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema (ex TUR), ovvero provvedimento della Banca Centrale Europea del 7 luglio 2011 recante “Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema”, che decorre dal 13 luglio 2011.

Per questa ragione è stato fissato il tasso del 7,5%, tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema più 6 punti, per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori e al 7%, tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema più 5,5 punti, per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Il maggiore istituto di prevenzione italiano ha fissato la nuova misura del tasso che sarà applicato alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire del 13 luglio 2011 e presentate anteriormente al 13 luglio 2011 a patto che la sede territoriale non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione o che la sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 13 luglio 2011 o successiva ( così come indicato dalla circolare n. 51/1982, pag. 2, terzo capoverso).

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