Il garante della Privacy ha deciso di vietare a diverse società l’uso dei dati di migliaia di cittadini e imprese in base al provvedimento n. 137 del 7 aprile 2011. Il fenomeno è abbastanza preoccupante perché, oltre a vedere coinvolti imprese e cittadini, utilizza i dati sensibili messi a disposizioni dagli interessati e custoditi da una società del settore.
Secondo le informazioni diffuse dal Garante si registrano oltre quindici i provvedimenti più rilevanti, emanati nel corso degli ultimi mesi, con i quali l’Autorità ha vietato a privati e società l’uso di migliaia di recapiti per l’invio di fax, o utilizzando qualsiasi altro mezzo pubblicitario, ed ha ribadito il principio secondo il quale chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms) è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato del destinatario. In alcuni casi i provvedimenti inibitori adottati dall’Autorità hanno colpito intere banche dati utilizzate per effettuare campagne promozionali per conto proprio o di terzi.
La decisione dell’Autorità coinvolge anche le società che, anche se conservano all’estero i dati personali e li gestiscono in remoto, utilizzano un apparato di rete (fax gateway) collocato sul territorio italiano: questa circostanza obbliga l’azienda il rispetto della normativa italiana, con il conseguente obbligo di acquisire il preventivo consenso dei destinatari delle comunicazioni.
Le imprese e i cittadini coinvolti in questo illecito, oltre a non aver mai autorizzato alla ricezione delle comunicazioni pubblicitarie, non potevano nemmeno opporsi agli invii perché la società non offriva la possibilità di contattare i propri uffici.
Il Garante, al di là dei profili penali che potrebbero eventualmente ravvisarsi nella concreta vicenda, ha ordinato alla società che gestiva questo sistema, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di acquisire il preventivo consenso dei destinatari e di predisporre, per ogni messaggio in uscita, un riquadro (template) nel quale sia riportata un’idonea informativa, di verificare l’esistenza di un consenso preventivo, specifico e informato dei destinatari delle suddette comunicazioni promozionali e di fornire adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Nei confronti di tutte le società raggiunte dai divieti l’Autorità ha inoltre avviato procedimenti per valutare l’applicazione di sanzioni amministrative che nei casi più gravi possono arrivare fino a 300 mila euro.
Fonte Garante della Privacy