La Corte di cassazione con sentenza n. 15782 del 19 luglio 2011 è intervenuta per chiarire alcuni dubbi in caso di sostituzione di lavoratori in sciopero; in effetti, per la suprema corte non è possibile accusare il datore di lavoro di condotta antisindacale qualora lo stesso intenda sostituire i lavoratori in sciopero con propri dipendenti provenienti da altri sedi e con qualifiche superiori.
La sentenza della Corte di Cassazione intende così bilanciare due differenti garanzie: da una parte c’è il diritto di sciopero del lavoratore, articoli 40 e 41 della Costituzione, e il diritto di iniziativa economica privata prevista dall’articolo 41 della nostra Carta Fondamentale.
Secondo la Corte se è vero che il datore di lavoro non può impedire il diritto di sciopero è altrettanto vero che, al fine di tutelare il proprio interesse, può chiedere ad altri dipendenti di svolgere i compiti degli addetti aderenti all’agitazione sindacale a patto che il datore di lavoro non violi le norme poste a tutela dei lavoratori.
In effetti, la Corte ha rilevato che
il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore, se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali
La Cassazione ha ribadito già l’orientamento espresso dalla sentenza n. 9709 del 4 luglio 2002 con cui si è affermato che
…nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, non costituisce attività antisindacale la condotta del datore di lavoro che, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga l’adibizione del personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori in sciopero, anche se tale adibizione avvenga mediante l’assegnazione a mansioni inferiori
Non solo, lo stesso orientamento è stato anche ribadito con la sentenza n. 20164 del 2 settembre 2007 per cui
…non costituisce attività antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, adibisca il personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori scioperanti, poiché, nel bilanciamento del diritto di libera iniziativa economica dell’imprenditore e del diritto di sciopero, quest’ultimo non può dirsi leso quando il primo sia esercitato senza violare norme poste a tutela dei lavoratori