La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha espresso un parere che è stato da più pari ripreso, ovvero lo scarso rendimento è una violazione del dovere di diligenza del lavoratore che può configurare un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento e esistono diverse norme e sentenze che legittimano il licenziamento del dipendente.
La fondazione ha ricordato che esistono diverse autorevoli pareri giuridici – Cassazione del 9 settembre 2003, n. 13194 in Mass. Giur. It., 2003, Cassazione 3 maggio 2003, n. 6747 in Mass. Giur. Lav., 2004, 6, 99 e Cassazione 23 febbraio 1996, n. 1421 in Mass. Giur. It., 1996 – che sembrano avvalorare che lo scarso rendimento è una violazione del dovere di diligenza del lavoratore che può configurare un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Il datore di lavoro deve provare non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che la causa di esso derivi da negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nella sua normale prestazione.
Nel parere espresso dalla fondazione si ricorda che l’orientamento giurisprudenziale in materia ritiene che il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale, o d’uso, non integri ex se l’inesatto adempimento in quanto il lavoratore è obbligato ad un facere e non ad un risultato e la inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o comunque a fattori non dipendenti dal lavoratore.
Per questa ragione il datore di lavoro che intende far valere questa sua considerazione come giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ai sensi dell’articolo 3, legge n. 604/66, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso (ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità), ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, valutando gli aspetti concreti del fatto addebitato nonché il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore.
il datore di lavoro può però dimostrare l’inadempimento del dipendente anche mediante la comparazione tra i risultati produttivi dello stesso dipendente con il rendimento medio dei suoi colleghi.
In tale prospettiva, affinché si configuri l’inadempimento per scarso rendimento, è necessario che tra i risultati del lavoratore e quelli degli altri vi sia una “enorme sproporzione”, cioè uno scarto molto significatico, che dimostri in modo oggettivo ed inequivocabile la mancanza di diligenza.
Fonte Fondazione studi dei consulenti del lavoro.